Termini e Condizioni Generali di Acquisto
Condizioni generali di acquisto
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Ambito di applicazione e base contrattuale
a) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito denominate "CGV") si applicano a tutti gli acquisti (di seguito denominati "Ordine") effettuati da Remcal AG (di seguito denominata "Acquirente") dal partner commerciale (di seguito denominato "Fornitore"), salvo diverso accordo scritto.
b) Per tutti i contratti relativi all'acquisto di prodotti, materiali, materie prime, utensili o pezzi di ricambio (di seguito "Oggetto") da parte dell'Acquirente, indipendentemente dal fatto che si basino su accordi quadro, termini di consegna o ordini individuali, si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di Acquisto (CGA) dell'Acquirente nella versione valida al momento della ricezione dell'ordine da parte del Fornitore. È responsabilità del Fornitore informarsi sulle CGA vigenti. Eventuali condizioni divergenti del Fornitore, indipendentemente dalla loro forma, non si applicano.
c) In caso di incongruenze tra i diversi documenti contrattuali delle parti, si applicherà il seguente ordine di priorità:
• Le disposizioni del rispettivo ordine dell'acquirente
• Altri accordi speciali tra parti
• Accordi di cooperazione firmati dalle parti
• Le presenti Condizioni Generali
d) Il Fornitore accetta che, dopo l'applicazione una tantum delle presenti Condizioni Generali di Acquisto nella versione valida al momento della ricezione dell'ordine da parte del Fornitore, le stesse si applicheranno automaticamente a qualsiasi ordine successivo.
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Richieste, offerte e conferme
a) Le richieste dell'Acquirente al Fornitore non sono vincolanti. Il Fornitore fornirà offerte a titolo gratuito.
b) L'acquirente accetta solo gli ordini inoltrati dal proprio ufficio acquisti. Modifiche o aggiunte agli ordini sono vincolanti solo se confermate per iscritto al fornitore (fax ed e-mail sono sufficienti) dall'ufficio acquisti dell'acquirente.
c) L'ordine deve essere confermato dal Fornitore alla persona del reparto acquisti dell'Acquirente indicata come riferimento nell'ordine, entro e non oltre tre giorni lavorativi, mediante una conferma d'ordine scritta e datata, che includa il numero di riferimento dell'Acquirente, il prezzo, la quantità e la data di consegna.
d) L'offerta del fornitore è vincolante per almeno due mesi dalla data di ricezione da parte dell'acquirente. Qualora il fornitore abbia già consegnato un prodotto specifico in una forma simile a un concorrente dell'acquirente, il fornitore è tenuto a informare immediatamente l'acquirente.
e) Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente, su prima richiesta, disegni di progettazione specifici, specifiche del prodotto, informazioni sui materiali o informazioni sugli ingredienti relativi agli articoli contrattuali.
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Validità dell'ordine
a) Se il fornitore è una persona giuridica, l'ordine deve essere firmato da un rappresentante debitamente autorizzato iscritto nel registro delle imprese. Se il fornitore conferma l'ordine con un altro documento scritto debitamente firmato dal fornitore, che riflette il testo dell'ordine, e in caso di discrepanze tra l'ordine e la conferma d'ordine del fornitore, prevarrà l'ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
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Ordine
a) Gli ordini sono vincolanti solo se effettuati per iscritto. Ciò vale anche per tutte le modifiche, integrazioni, specifiche, ecc. Il fornitore è tenuto a contattare l'acquirente immediatamente e prima di inviare la conferma qualora riscontri errori o questioni aperte riguardanti elementi essenziali dell'ordine, in particolare quantità, prezzo o termini di consegna. Il fornitore si impegna a conoscere i dati e le circostanze essenziali, nonché lo scopo previsto dell'ordine.
b) L'ordine deve essere confermato dal fornitore per iscritto alla persona indicata nell'ordine dal reparto acquisti dell'acquirente entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.
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Subappalto
a) Il subappalto da parte del fornitore è vietato senza l'espresso consenso scritto del cliente. Gli ordini di produzione per la realizzazione di articoli contrattuali basati sui disegni del cliente ("parti a disegno") non possono essere trasmessi a subappaltatori senza l'approvazione scritta del cliente. Il fornitore è responsabile per i propri subappaltatori come se fossero lui stesso. L'eventuale designazione di subappaltatori da parte del cliente non esonera il fornitore dalla responsabilità di monitorare la qualità dei prodotti acquistati e di valutare e sviluppare tali subappaltatori.
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Consegna, imballaggio e identificazione
a) Le consegne devono essere effettuate DDP secondo gli INCOTERMS® attualmente in vigore. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna indicante il numero d'ordine assegnato dall'acquirente, l'identità e la quantità del contenuto e, se necessario, qualsiasi altro documento specificato dall'acquirente o richiesto dalla legge.
b) Le consegne parziali sono consentite solo con il consenso scritto del cliente. Qualora il fornitore effettui consegne parziali senza il consenso scritto del cliente, l'adempimento contrattuale avverrà solo al momento della consegna dell'ordine completo.
c) Ai fini dell'identificazione e dell'assegnazione, il fornitore deve fornire un'etichettatura dei componenti o dell'imballaggio per garantire una chiara tracciabilità dei componenti. Ove possibile, l'etichettatura dei componenti sarà effettuata in consultazione con l'acquirente. Le unità di imballaggio devono essere adeguatamente etichettate.
d) Se un ordine di valore superiore a CHF 5.000,00 netti (valore dopo la conversione dalla valuta concordata) viene consegnato prima che il cliente abbia ricevuto l'ordine firmato come conferma d'ordine, il cliente è libero di accettare o rifiutare la consegna. In caso di rifiuto, la consegna verrà restituita al fornitore a spese di quest'ultimo.
e) Il fornitore è inoltre tenuto a rispettare rigorosamente l'indirizzo di consegna specificato nell'ordine. Il fornitore è responsabile per eventuali errori non chiaramente attribuibili al cliente.
f) Se il fornitore consegna prodotti i cui componenti o al momento dell'ordine contengono sostanze soggette a dichiarazione o sostanze altamente problematiche secondo la normativa svizzera, il fornitore è tenuto non solo a rispettare le disposizioni di legge svizzere in materia di imballaggio ed etichettatura nel luogo di destinazione, ma deve anche informare l'acquirente, spontaneamente e nella misura necessaria per adempiere ai suoi obblighi in materia di merci pericolose ai sensi della normativa svizzera, in merito agli articoli o alle dichiarazioni di merci pericolose da classificare. Inoltre, se il Regolamento UE sulle sostanze chimiche "REACH" ("Regolamento REACH") si applica in tutto o in parte alla gamma di prodotti del fornitore in questione, il fornitore è tenuto, spontaneamente, ad adempiere a tutti gli obblighi di registrazione, notifica e informazione previsti da tale Regolamento. Se il fornitore ha sede al di fuori dell'UE, il fornitore conferma di aver nominato un rappresentante esclusivo all'interno dell'UE ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento REACH, che adempirà anche agli obblighi di registrazione, notifica e informazione richiesti per le merci consegnate dal fornitore per conto dell'acquirente.
g) Il fornitore si impegna a fornire una dichiarazione completa delle merci e a rispettare tutti i requisiti della normativa doganale e commerciale nazionale e internazionale applicabile e a ottenere le necessarie licenze di esportazione. Il fornitore deve, senza richiesta, fornire tempestivamente e per iscritto all'acquirente tutte le informazioni e i dati necessari all'acquirente per conformarsi alla normativa commerciale estera in materia di esportazione, importazione e riesportazione. Ciò può includere i seguenti documenti.
• Certificati (ad esempio certificato FSC, certificato PEFC) o dichiarazioni di conformità
• Il numero della tariffa doganale statistica secondo l'attuale classificazione delle merci nelle statistiche del commercio estero e il codice SA ("Sistema armonizzato");
• Dichiarazioni del fornitore;
• Certificati di origine;
• Dichiarazioni di prodotto (ad esempio secondo gli standard DIN, EN, ISO o SN);
• Schede tecniche dei prodotti dei produttori;
• Schede di sicurezza;
• Liste di consegna (ad esempio riepilogo delle bolle di consegna);
• Bolla di consegna con i dettagli minimi del numero d'ordine, numero dell'articolo (ordinante), peso lordo/netto, numeri di tariffa doganale e quantità esatte
h) Il fornitore è tenuto a presentare la documentazione entro cinque giorni lavorativi dalla prima richiesta dell'acquirente. Il fornitore tiene inoltre un elenco dei prodotti consegnati e lo aggiorna costantemente. I costi associati alla dichiarazione sono a carico del fornitore. I prodotti dichiarati sono vincolanti per l'esecuzione; eventuali scostamenti richiedono il consenso scritto dell'acquirente. Qualora il fornitore violi i propri obblighi ai sensi del paragrafo 6.g., dovrà farsi carico di tutte le spese e dei danni subiti dall'acquirente.
i) Il legno e i materiali a base di legno devono recare l'etichetta FSC o PEFC.
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Data di consegna, prontezza di consegna, interessi di mora
a) Le date di consegna concordate sono vincolanti e si intendono come date di arrivo nel luogo di consegna concordato. Non è necessario alcun sollecito da parte del cliente in caso di ritardo nella consegna (contratto di scadenza).
b) Il fornitore è tenuto a informare immediatamente l'acquirente qualora si verifichino o diventino evidenti circostanze che impediscano il rispetto delle date e dei termini di consegna concordati.
c) Il fornitore si impegna a rispettare la prontezza di consegna concordata secondo l'allegato "Prontezza di consegna" e, in caso di inadempimento, a pagare le penali contrattuali ivi previste.
d) In caso di ritardo nella consegna, il fornitore dovrà corrispondere una penale contrattuale pari all'1% del valore della consegna a settimana, ma non superiore al 5% dell'importo netto del corrispettivo pattuito per la prestazione ritardata. Ulteriori diritti e pretese contrattuali o legali derivanti dal ritardo (in particolare recesso e risarcimento danni) sussistono in conformità alle disposizioni di legge. La penale contrattuale sarà dedotta da eventuali ulteriori danni. Qualora sia necessario un trasporto accelerato a causa della ritardata disponibilità, il fornitore si farà carico dei costi di trasporto aggiuntivi. Anche i costi aggiuntivi per consegne espresse non richieste saranno a carico del fornitore.
e) Eventi imprevedibili, inevitabili e gravi ("forza maggiore") esonerano le parti contraenti dai loro obblighi di prestazione per la durata dell'interruzione. Ciò vale anche se tali eventi si verificano in un momento in cui la parte contraente interessata è inadempiente. Le parti contraenti si informeranno reciprocamente tempestivamente, entro limiti ragionevoli, e adatteranno i propri obblighi alle mutate circostanze in buona fede.
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Luogo di esecuzione e luogo di consegna
a) Il luogo di esecuzione e di consegna è il luogo in cui si trova l'Acquirente. Il luogo in cui si trova l'Acquirente è il luogo in cui ha la sua sede legale (di seguito "Sede Legale"). Qualora il luogo in cui ha sede l'attività industriale o commerciale dell'Acquirente (di seguito "Indirizzo Commerciale") non corrisponda alla sua sede legale, il luogo di consegna è l'indirizzo commerciale, che sarà quindi considerato la sede legale dell'Acquirente ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Qualora si intenda un luogo di consegna diverso dalla sede o dall'indirizzo commerciale dell'Acquirente, ciò deve essere espressamente indicato per iscritto dall'Acquirente nell'ordine; in caso contrario, il trasferimento del rischio per gli oggetti contrattuali dal Fornitore all'Acquirente non avrà luogo.
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Trasferimento della proprietà e del rischio
a) La piena proprietà degli articoli contrattuali passa all'acquirente al momento della consegna nel luogo di consegna specificato nella Sezione 8. Il trasferimento del rischio è regolato dagli INCOTERMS® concordati nel rispettivo ordine. La merce si intende accettata con riserva di difetti al momento del ricevimento, mediante firma della bolla di consegna.
b) In caso di incidente grave, il fornitore si impegna a coprire i costi dei seguenti incidenti:
• Lancio del mare
• Danni alla nave o guasti al motore dovuti alle operazioni di recupero
• Utilizzo di rimorchiatori e navi di recupero
• Danni alla nave o guasti al motore dovuti all'intervento antincendio
• Spese di carico e scarico nel porto di rifugio
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Prezzi, fatture e pagamento
a) I prezzi concordati (nella valuta concordata) sono prezzi fissi. Includono i costi di imballaggio e trasporto, nonché tutti i dazi doganali, le imposte, la copertura assicurativa completa e altri oneri fino al luogo di adempimento. I prezzi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Eventuali modifiche di prezzo richiedono l'espresso consenso scritto del cliente.
b) Se applicabile al fornitore, i costi una tantum per utensili, modelli, programmi, adattatori, ecc. devono essere quotati separatamente.
c) Le fatture devono riportare il numero di riferimento dell'acquirente, il codice articolo, la quantità e il prezzo unitario e devono comunque essere conformi ai requisiti di legge.
d) Il pagamento da parte del cliente dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla completa esecuzione del servizio e dal ricevimento di una fattura valida. Le fatture devono includere il numero di riferimento del cliente, il codice articolo (codice articolo del fornitore e codice articolo del cliente), la quantità e il prezzo unitario. In caso di consegna o servizio difettoso, il cliente ha il diritto di trattenere il pagamento pro-rata fino al corretto adempimento. Il termine di pagamento del fornitore è indicato sul rispettivo ordine del cliente ed è valido fino al raggiungimento di un nuovo accordo reciproco.
e) I pagamenti non costituiscono accettazione della consegna o del servizio come conforme al contratto. In caso di consegna o servizio difettoso, il cliente ha il diritto di trattenere il pagamento pro-rata fino alla corretta esecuzione. I diritti legali rimangono pienamente intatti anche dopo l'avvenuto pagamento del servizio.
f) I pagamenti da parte del cliente si considerano effettuati puntualmente se l'ordine di bonifico è stato inoltrato alla banca del cliente per l'elaborazione entro il termine di pagamento concordato.
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Garanzia per difetti materiali e legali, responsabilità per danni, assicurazione, termine di prescrizione
a) L'acquirente non è tenuto ad effettuare alcun controllo al ricevimento delle consegne.
b) In caso di richiesta di garanzia, l'acquirente può, indipendentemente dai diritti di garanzia previsti dalla legge, richiedere o avviare quanto segue:
• Se durante la consegna o l'installazione durante la produzione in serie vengono scoperte parti difettose, il fornitore ha la possibilità, dopo una notifica scritta da parte dell'acquirente, di ritirare immediatamente le consegne difettose a proprie spese e di consegnare delle sostituzioni o di risolverle e/o rilavorarle.
• L'acquirente può restituire la merce non consegnata in conformità al contratto a spese e rischio del fornitore, a meno che il fornitore non ne richieda il ritiro e lo esegua immediatamente.
• Qualora la restituzione e la sostituzione non siano possibili per motivi di tempo, il fornitore è tenuto, su richiesta scritta del cliente, a smistare le parti sospette presso la sede del cliente entro 24 ore e a proprie spese. Qualora il fornitore non ottemperi a tale richiesta, i dipendenti del cliente o i fornitori di servizi esterni selezioneranno le quantità necessarie per garantire la capacità di consegna (prestazione sostitutiva), a condizione che la prestazione successiva non sia sproporzionata per il fornitore. I costi derivanti sono a carico del fornitore.
• Se a causa di un difetto seriale si rende necessaria la sostituzione di un'intera serie di articoli contrattuali o di prodotti del cliente incorporati negli articoli contrattuali, ad esempio perché un'analisi del difetto è antieconomica, impossibile o irragionevole nel singolo caso, il fornitore rimborserà anche i costi relativi a quella parte della serie interessata che non presenta alcun difetto tecnico.
• Il fornitore si assume tutti i danni subiti dall'acquirente o da terzi a causa di articoli contrattuali difettosi.
c) In caso di reclamo, il Fornitore, previa consultazione con l'Acquirente, definirà e attuerà misure e presenterà una dichiarazione all'Acquirente.
d) Il Fornitore sosterrà tutti i costi sostenuti a causa delle necessarie azioni di richiamo o di assistenza, a condizione che le azioni di richiamo o di assistenza da parte dell'Acquirente siano state effettivamente eseguite a causa di difetti negli articoli contrattuali del Fornitore.
e) Qualora terzi – indipendentemente dal motivo giuridico – facciano valere pretese legittime nei confronti dell’Acquirente a causa di un difetto materiale o giuridico o di qualsiasi altro difetto nella fornitura o nella prestazione del Fornitore, il Fornitore è tenuto a manlevare l’Acquirente da ogni responsabilità alla prima richiesta.
f) Per coprire qualsiasi potenziale rischio di responsabilità civile per danno da prodotto, il Fornitore deve stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per danni personali e materiali, oltre all'ambito della sua normale assicurazione di responsabilità civile commerciale. La prova di adeguate polizze assicurative deve essere fornita all'Acquirente a prima richiesta. Eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente rimangono impregiudicate.
g) Il periodo di garanzia per eventuali difetti materiali e giuridici è di 36 mesi dal trasferimento del rischio. Il periodo di garanzia è sospeso per il periodo compreso tra l'invio di una denuncia giustificata di difetti e (i) il corretto adempimento successivo da parte del fornitore o (ii) il rifiuto dell'adempimento successivo da parte del fornitore. Il periodo di garanzia inizia nuovamente in caso di consegna successiva.
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Difetti nascosti
a) Se si verifica un difetto materiale non riconoscibile al momento dell'ispezione della merce in entrata (vizio occulto), l'acquirente è tenuto a segnalarlo al fornitore entro un termine ragionevole. A tal fine, si deve tenere conto del periodo di garanzia legale o contrattuale previsto dal diritto svizzero (la garanzia contrattuale, se più lunga, prevale; cfr. § 11(g)).
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Attrezzature di produzione
a) La documentazione tecnica, le schede di lavoro standard, i modelli, le matrici, i modelli, i campioni, le apparecchiature di prova, gli utensili e le altre risorse di produzione (di seguito "Risorse di Produzione") fornite dal Cliente rimangono di proprietà del Cliente. Le risorse di produzione acquistate o prodotte dal Fornitore a spese del Cliente per l'esecuzione di un contratto tra le parti contraenti diventeranno di proprietà del Cliente.
b) L'Acquirente conserva tutti i diritti sulle risorse produttive pagate dall'Acquirente o messe a disposizione del Fornitore. Il Fornitore è autorizzato a disporre di tali risorse produttive, a trasferirle o a renderle definitivamente inutilizzabili solo con l'espresso consenso dell'Acquirente.
c) Non è consentito effettuare copie delle attrezzature di produzione senza il consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore non può rendere accessibili a terzi le attrezzature di produzione o copie delle attrezzature di produzione o utilizzarle per altri scopi senza il consenso scritto.
d) L’attrezzatura di produzione del cliente, compresi tutti i duplicati, deve essere restituita al cliente immediatamente dopo l’esecuzione dell’ordine, senza che gli venga richiesto di farlo.
e) I mezzi di produzione consegnati al fornitore allo scopo di mantenere e adempiere a lungo termine a un contratto tra le parti contraenti devono essere chiaramente contrassegnati con la dicitura "Proprietà della Steinemann AG".
f) Il fornitore utilizzerà i mezzi di produzione esclusivamente per l'esecuzione di un contratto tra le parti contraenti e li tratterà con cura, in particolare stipulando a proprie spese un'adeguata assicurazione contro i danni causati da incendio, acqua e furto ed eseguendo tempestivamente a proprie spese tutti i necessari lavori di manutenzione e ispezione.
g) Le attrezzature di produzione devono essere restituite al cliente immediatamente, su sua prima richiesta e senza indicarne i motivi. È escluso il diritto di ritenzione del fornitore per mancato pagamento delle attrezzature di produzione acquistate o prodotte.
h) Eventuali risorse produttive rimanenti presso il Fornitore dopo la consegna dell'ultima merce da lui prodotta potranno essere distrutte solo previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore può richiedere all'Acquirente di riprendere possesso delle risorse produttive rimanenti.
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Diritti di proprietà intellettuale di terzi
a) Il Fornitore è responsabile del fatto che tutte le consegne e/o i servizi siano esenti da diritti di terzi e che essi e il loro utilizzo contrattuale non violino brevetti, modelli di utilità, disegni o altri diritti di proprietà intellettuale in Germania o all'estero, a meno che il Fornitore non sia responsabile.
b) Le parti contraenti sono tenute a informarsi reciprocamente immediatamente di eventuali rischi di violazione e presunti casi di violazione di cui vengano a conoscenza, al fine di darsi reciprocamente la possibilità di contrastare di comune accordo eventuali pretese.
c) Se lo sfruttamento degli oggetti contrattuali da parte dell'acquirente è pregiudicato da diritti di proprietà intellettuale di terzi esistenti, il fornitore dovrà, a proprie spese, acquisire la relativa autorizzazione oppure modificare o sostituire le parti interessate della fornitura in modo tale che lo sfruttamento degli oggetti contrattuali non sia più in conflitto con i diritti di proprietà intellettuale di terzi e, allo stesso tempo, sia conforme agli accordi contrattuali.
d) Il fornitore è tenuto a trasferire al cliente, su richiesta di quest'ultimo e dietro pagamento di un ragionevole compenso, tutte le invenzioni o altri risultati di lavoro trasferibili, realizzati nell'ambito dell'esecuzione di un contratto stipulato tra le parti contraenti, che siano tutelabili da diritti di proprietà intellettuale o la cui ammissibilità alla protezione non possa essere esclusa. Il fornitore è tenuto, se richiesto dalla legge, a far valere tempestivamente ed efficacemente i propri diritti nei confronti dei propri dipendenti in merito alle invenzioni.
e) Qualora il fornitore fornisca al cliente materiale fotografico per scopi pubblicitari, deve innanzitutto assicurarsi di possedere i necessari diritti d'uso per tale materiale fotografico e di essere autorizzato a concedere tali diritti a terzi, in particolare al cliente. Con la fornitura del materiale fotografico, il fornitore autorizza il cliente a utilizzarlo nel modo e nella misura concordati e approvati dal fornitore, a elaborarlo o modificarlo in altro modo, a produrre e distribuire materiale pubblicitario. Qualora l'utilizzo concordato del materiale fotografico da parte del cliente violi i diritti di terzi, il fornitore dovrà tenere indenne il cliente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.
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Su Bill
a) L'acquirente ha il diritto di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto commerciale con i crediti del fornitore o di far valere eventuali diritti di ritenzione.
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riservatezza
a) Il Fornitore si impegna a trattare con la massima riservatezza tutti i dati dell'Acquirente contenuti negli ordini, nonché tutti i fatti, i documenti, le informazioni, ecc., in particolare tutti i dettagli commerciali e tecnici non ovvi, i documenti forniti dall'Acquirente quali campioni, disegni, progetti, illustrazioni e documenti simili di cui il Fornitore venga a conoscenza tramite il rapporto commerciale.
b) Il Fornitore si impegna a non consentire o concedere l'accesso a tali informazioni, in tutto o in parte, a terzi privati o pubblici, intenzionalmente o meno (furto, copia o utilizzo illegale, atti con l'intento di causare danni, ecc.).
c) Il presente obbligo di riservatezza sussiste anche dopo l'esecuzione dell'ordine e si estende anche ai dipendenti, agli ausiliari e alle altre persone a cui il fornitore ha affidato la consegna, anche se solo temporaneamente.
d) In caso di violazione di tale obbligo, il fornitore potrà essere tenuto al pagamento di una penale contrattuale pari al 10% dell'importo totale degli ordini effettuati nei 12 mesi precedenti.
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Codice di condotta per i fornitori
a) Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi dell'ordinamento giuridico applicabile, in particolare quelle del paese di produzione e di destinazione. Il fornitore non parteciperà, attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, ad alcuna forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali dei propri dipendenti o sfruttamento del lavoro minorile. Inoltre, il fornitore si assumerà la responsabilità della salute e della sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro, rispetterà le leggi sulla tutela dell'ambiente e promuoverà e richiederà il rispetto del presente Codice di Condotta da parte dei propri fornitori al meglio delle proprie capacità. Qualora il fornitore violi colpevolmente tali obblighi, abbiamo il diritto, fatte salve ulteriori pretese, di recedere dal contratto o di risolverlo. Qualora la violazione degli obblighi possa essere sanata, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo la scadenza di un termine ragionevole per la riparazione della violazione.
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Clausola di invalidità parziale
a) Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, o una qualsiasi parte di tale disposizione, dovesse essere o diventare invalida, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinino il più possibile all'obiettivo economico perseguito dalle parti contraenti con la disposizione invalida o inapplicabile. Ciò si applica anche in caso di lacuna normativa.
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Luogo di giurisdizione
a) Il foro competente esclusivo è la sede legale della Remcal AG a 9230 Flawil, Svizzera.
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Legge applicabile
a) All'intero rapporto giuridico tra le parti contraenti si applica esclusivamente il diritto svizzero.
b) Sono escluse le disposizioni di riferimento del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG, nota anche come Convenzione di Vienna sulla vendita).
Remcal AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil, Svizzera, febbraio 2021
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Ambito e base dell'accordo
a) Le Condizioni Generali di Approvvigionamento (di seguito CGA) si applicano a tutti gli appalti (di seguito Ordini) che Remcal AG (di seguito Ente Appaltante) acquisisce dal suo Partner Commerciale (di seguito Fornitore), salvo diverso accordo scritto ed esplicito.
b) Tutti gli Accordi dell'Ente Appaltante relativi all'approvvigionamento di prodotti, materiali, materie prime, utensili e pezzi di ricambio (di seguito: prodotti contrattuali), siano essi basati su accordi quadro, ritiri da consegne regolari o singoli ordini, sono regolati esclusivamente dalle Condizioni Generali di Approvvigionamento dell'Ente Appaltante, nella versione vigente al momento della ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a informarsi sulle CGA vigenti. Altre condizioni commerciali del Fornitore, indipendentemente dalla loro forma, non sono valide.
c) In caso di discrepanze tra i diversi documenti contrattuali delle Parti, si applicherà il seguente ordine di priorità:
• Disposizioni dell'Ordine di Acquisto pertinente
• Altri accordi speciali tra le Parti
• Accordi di cooperazione firmati dalle Parti
• Il GPC dichiarato
d) Il Fornitore dichiara e accetta che, dopo una singola applicazione delle CGU in questione, nella versione vigente al momento in cui il Fornitore riceve l'Ordine, quanto sopra potrà essere applicato a qualsiasi Ordine successivo.
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Richiesta, offerta, conferma ordine
a) Le richieste che l'Ente Appaltante sottopone al Fornitore non sono vincolanti. Il Fornitore è tenuto a presentare un'Offerta a titolo gratuito.
b) L'Ente Approvvigionamento riconosce solo gli Ordini avviati dal proprio Ufficio Acquisti. Le modifiche agli Ordini sono vincolanti solo se confermate dall'Ufficio Acquisti in forma scritta (fax ed e-mail) al Fornitore.
c) Il Fornitore dovrà confermare l'Ordine alla persona specificata nell'Ordine come referente del Dipartimento Appalti dell'Ente Appaltante, entro e non oltre tre giorni lavorativi tramite conferma d'ordine scritta, contenente il numero di riferimento dell'Ente Appaltante, il prezzo, la quantità e la data di consegna.
d) L'Offerta del Fornitore sarà vincolante per un periodo minimo di due mesi dalla data di ricezione da parte dell'Ente Appaltante. Qualora il Fornitore abbia già consegnato un determinato prodotto in forma simile a un'azienda concorrente dell'Ente Appaltante, il Fornitore è espressamente tenuto a informare l'Ente Appaltante di tale circostanza.
e) Il Fornitore è tenuto a presentare al Fornitore, alla prima richiesta di quest'ultimo, i disegni relativi all'azienda concorrente, le specifiche del prodotto, le informazioni relative ai materiali o i dati relativi ai componenti relativi ai prodotti contrattuali.
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Validità dell'ordine
a) Se il Fornitore è una persona giuridica, l'Ordine deve essere debitamente firmato dal rappresentante autorizzato ai sensi del Registro delle Imprese. Nel caso in cui il Fornitore confermi l'Ordine tramite un altro documento scritto legalmente vincolante, debitamente firmato dal Fornitore, contenente il testo dell'Ordine, e in caso di discrepanze tra l'Ordine e la Conferma d'Ordine del Fornitore, prevarrà l'Ordine, salvo che le Parti abbiano concluso un diverso accordo scritto.
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Ordine
a) Gli Ordini sono vincolanti solo se presentati in forma scritta. Ciò vale anche per tutte le modifiche, specifiche, ecc. Il Fornitore è tenuto a contattare immediatamente e prima dell'invio della conferma l'Ente Appaltante qualora riscontri un errore o una questione in sospeso relativa a parti sostanziali dell'Ordine, in particolare quelle relative a quantità, prezzo e data di consegna. Il Fornitore è tenuto a essere a conoscenza dei fatti e delle circostanze sostanziali nonché dell'intento dell'Ordine.
b) Il Fornitore è tenuto a confermare l'ordine per iscritto, entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine, al referente del Dipartimento Appalti dell'Ente Appaltante.
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Subappalto
a) Il subappalto da parte del Fornitore è vietato senza l'esplicita autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante. Senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, gli ordini di lavoro relativi alla produzione dei prodotti contrattuali, basati sui disegni della Stazione Appaltante (parti di disegni), non possono essere presentati ai produttori. Il Fornitore garantisce per i propri produttori come per se stesso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante determini in anticipo i produttori, ciò non esonera il Fornitore dall'obbligo di controllare la qualità dei prodotti acquistati, valutarli e svilupparli.
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Consegna, imballaggio ed etichettatura
a) La consegna deve essere effettuata in conformità con la clausola DDP, secondo la versione vigente degli INCOTERMS®. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che riporti il numero d'ordine fornito dalla Stazione Appaltante, nonché il contenuto della consegna, la sua descrizione e quantità, nonché la documentazione aggiuntiva, se necessaria, specificata dalla Stazione Appaltante o prevista dalla legge.
b) Le consegne parziali sono consentite solo con il consenso scritto dell'Ente Appaltante. Nel caso in cui il Fornitore effettui una consegna parziale senza il consenso scritto dell'Ente Appaltante, il Contratto si considererà adempiuto solo al momento della consegna completa dell'Ordine.
c) Ai fini dell'identificazione e della corretta classificazione dei componenti, il Fornitore deve procedere all'etichettatura dei componenti, ovvero all'etichettatura degli imballaggi, al fine di garantirne una chiara tracciabilità. L'etichettatura dei componenti deve, se possibile, essere effettuata in accordo con l'Ente Appaltante. Le unità di imballaggio devono essere adeguatamente etichettate.
d) Nel caso in cui l'Ordine venga consegnato per un valore netto superiore a CHF 5.000,00 (valore dopo la conversione dalla valuta concordata), prima che l'Ente Appaltante riceva l'Ordine firmato come conferma d'ordine, l'Ente Appaltante è libero di accettare o rifiutare la consegna. In caso di rifiuto, la consegna verrà restituita al Fornitore a spese di quest'ultimo. Se al momento dell'ordine, secondo la normativa svizzera, sono soggette all'obbligo di emissione di notifiche/dichiarazioni o presentano motivo di preoccupazione, il Fornitore è tenuto non solo a rispettare le disposizioni di legge svizzere applicabili nel luogo di destinazione in materia di imballaggio ed etichettatura, ma anche a informare, di propria iniziativa e nella misura necessaria, l'Ente Appaltante, al fine di adempiere ai propri obblighi relativi alle merci pericolose secondo la normativa svizzera, sulle merci pericolose pertinenti che devono essere classificate o sulle notifiche/dichiarazioni. Nel caso in cui il Fornitore debba applicare, in tutto o in parte, la Direttiva UE sulle sostanze chimiche REACH (Direttiva REACH) all'assortimento di beni in questione, il Fornitore è tenuto, di propria iniziativa, a soddisfare i requisiti necessari in materia di registrazione, notifica/dichiarazione e informazione. Nel caso in cui la sede del Fornitore sia situata al di fuori del territorio dell'UE, il Fornitore dichiara con la presente di aver nominato, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva REACH, un Rappresentante esclusivo nel territorio dell'UE, che, a nome dell'Ente Appaltante, adempirà ai requisiti di registrazione, dichiarazione e notifica necessari per i beni consegnati dal Fornitore.
e) Il Fornitore si impegna a fornire una dichiarazione completa sulle merci e a soddisfare tutti i requisiti delle leggi doganali e commerciali nazionali ed estere applicabili, nonché a ottenere tutte le licenze di esportazione necessarie. Il Fornitore è tenuto, debitamente e di propria iniziativa, a comunicare per iscritto all'Ente Appaltante tutte le informazioni e i dati di cui l'Ente Appaltante necessita ai fini del rispetto delle normative commerciali estere per l'esportazione, l'importazione e la reimportazione. Ciò può includere i seguenti documenti:
• Certificati (ad esempio certificato FSC, certificato PEFC) o dichiarazioni di conformità;
• Numero di codice statistico secondo la classificazione attuale delle statistiche del commercio estero e codice HS (Sistema armonizzato);
• Dichiarazione del fornitore;
• Certificato di origine;
• Dichiarazioni di prodotto (ad esempio conformi a DIN, EN, ISO o SN);
• Schede tecniche del prodotto del produttore;
• Schede di sicurezza;
• Liste di consegna (ad esempio riepilogo delle bolle di consegna);
• Bolle di consegna che riportino almeno i seguenti dati: numero d'ordine, numero dell'articolo (ente appaltante), peso lordo/netto, numeri della tariffa doganale e quantità esatte.
f) Il Fornitore è tenuto a presentare la documentazione alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dalla prima richiesta. Il Fornitore, inoltre, deve tenere un elenco dei prodotti consegnati e aggiornarlo costantemente. I costi relativi alle dichiarazioni sono a carico del Fornitore. I prodotti dichiarati sono vincolanti per l'esportazione e per eventuali discrepanze è necessario il consenso scritto della Stazione Appaltante. Nel caso in cui il Fornitore violi i propri obblighi ai sensi dell'Articolo 6, dovrà sostenere tutti i costi e i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
g) Il legno e il materiale legnoso devono essere etichettati con etichette FSC o PEFC
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Data di consegna, capacità di consegna, interessi di mora
a) Le date di consegna concordate sono vincolanti e si intendono come date di arrivo nel luogo di consegna concordato. In caso di ritardo nella consegna non è necessario alcun sollecito da parte dell'Ente Appaltante (accordo sulla data di scadenza).
b) Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente l'Ente appaltante qualora si verifichino o diventino evidenti circostanze a causa delle quali le date o i termini di consegna concordati non possano essere rispettati.
c) Il Fornitore si impegna a rispettare le capacità di consegna concordate ai sensi dell'Allegato - Capacità di Consegna e in caso di ritardo a pagare le penali contrattuali regolate da quanto sopra indicato.
d) In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore è tenuto a pagare una penale contrattuale pari all'1% del valore della consegna a settimana, ma non superiore al 5% dell'importo netto del risarcimento contrattuale concordato per il ritardo nella consegna. Ulteriori diritti contrattuali o legali e rivendicazioni relative al ritardo (in particolare in relazione all'annullamento e alla responsabilità per danni) sono disciplinati dalle disposizioni di legge. La penale contrattuale sarà calcolata in base all'eventuale danno aggiuntivo che potrebbe derivare. Nel caso in cui a causa del ritardo nella messa a disposizione dei prodotti si renda necessario un trasporto più rapido, il Fornitore si farà carico dei costi di trasporto aggiuntivi. Saranno inoltre a carico del Fornitore i costi aggiuntivi per spedizioni urgenti non richieste.
e) Eventi imprevisti, inevitabili e gravi (forza maggiore) esonerano le Parti dall'obbligo di adempimento per la durata dell'evento impeditivo. Ciò vale anche quando tali eventi si verificano nel momento in cui la Parte che ne subisce l'evento è inadempiente. Le Parti si informeranno reciprocamente e in buona fede il prima possibile e adatteranno i propri obblighi alla luce delle mutate circostanze.
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Luogo di esecuzione e luogo di consegna
a) Il luogo di esecuzione e di consegna è la sede della Stazione Appaltante. Per sede della Stazione Appaltante si intende il luogo in cui si trova la sede centrale della Stazione Appaltante (di seguito: sede). Qualora l'ubicazione dello stabilimento produttivo e dell'attività commerciale della Stazione Appaltante (di seguito: indirizzo commerciale) non coincida con la sua sede centrale, il luogo di consegna sarà l'indirizzo commerciale, che sarà quindi considerato, ai sensi delle presenti CPG, come sede della Stazione Appaltante. Qualora venga stipulato un luogo di consegna diverso dalla sede centrale o dall'indirizzo commerciale della Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante dovrà specificare espressamente per iscritto il luogo di consegna sopra indicato; in caso contrario, il trasferimento del rischio dal Fornitore alla Stazione Appaltante non avrà luogo.
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Trasferimento di proprietà e rischio
a) La piena proprietà dei prodotti contrattuali sarà trasferita all'Ente Appaltante al momento della consegna, nel luogo di consegna, come stabilito dall'Articolo 8. Il trasferimento del rischio sarà effettuato in conformità agli INCOTERMS® come concordato nel relativo Ordine. La bolla di consegna dovrà essere firmata al ricevimento della merce, salvo in caso di non conformità.
b) In caso di incidente grave il Fornitore si impegna a sostenere tutti i costi per i seguenti incidenti:
• Gettare a mare
• Danni alla barca o al motore durante il recupero
• Utilizzo di rimorchiatori e navi di recupero
• Danni all'imbarcazione o al motore durante l'estinzione dell'incendio
• Spese di carico e scarico nel porto in cui la nave è stata costretta ad attraccare
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Prezzi, fatture e pagamento
a) I prezzi concordati (nella valuta concordata) sono prezzi fissi. Includono i costi di imballaggio e trasporto, nonché tutte le spese doganali e i dazi, le imposte, la copertura assicurativa completa e altre spese fino al luogo di destinazione. I prezzi si intendono al netto dell'IVA attualmente applicabile. Per eventuali modifiche di prezzo è necessario il consenso esplicito e scritto dell'Ente Appaltante.
b) Nella misura applicabile al Fornitore, devono essere offerte spese una tantum per strumenti, modelli, programmi, adattatori, ecc.
c) Le fatture devono contenere il numero di riferimento dell'ente appaltante, il codice articolo, la quantità e il prezzo unitario e devono inoltre essere conformi alle normative e ai requisiti di legge.
d) La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento entro 60 giorni dall'esecuzione dell'intero servizio e al ricevimento della relativa fattura. Le fatture devono contenere il numero di riferimento della Stazione Appaltante, il codice articolo (codice articolo del Fornitore e codice articolo della Stazione Appaltante), la quantità e il prezzo unitario. In caso di consegna o servizio non conforme, la Stazione Appaltante ha il diritto di astenersi dal pagamento pro-rata fino al corretto adempimento. Il termine di pagamento del Fornitore sarà specificato nell'Ordine della Stazione Appaltante e sarà valido fino a diverso accordo reciproco.
e) Il pagamento non costituisce riconoscimento che la consegna o il servizio siano stati eseguiti in conformità al Contratto. In caso di consegna o servizio non conforme, l'Ente Appaltante ha il diritto di trattenere la quota di pagamento fino al corretto adempimento. Anche in caso di pagamento integrale, i diritti legali rimangono impregiudicati.
f) Il pagamento all'Ente appaltante si considera effettuato tempestivamente se l'ordine di trasferimento è stato inoltrato alla Banca dell'Ente appaltante per l'elaborazione entro il termine di pagamento concordato.
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Garanzie per difetti materiali e legali, responsabilità per danni, assicurazione, termine di prescrizione
a) L'ente appaltante è tenuto, al ricevimento della consegna, ad effettuare il controllo.
b) In caso di garanzia, l'ente appaltante può richiedere o organizzare quanto segue, indipendentemente dai diritti legali derivanti dalla garanzia:
• Se durante la consegna o l'incorporazione di parti difettose vengono riscontrate, il Fornitore ha il diritto, previa comunicazione scritta dell'Ente appaltante, di prendere immediatamente in carico, a proprie spese, la consegna non conforme e di sostituirla, ovvero di scartarla e/o rifare le parti.
• L'ente appaltante ha il diritto di restituire al fornitore, a spese e rischio esclusivo del fornitore, i beni che non sono stati consegnati in conformità con l'accordo, a meno che il fornitore non desideri ritirare i prodotti e lo faccia tempestivamente.
• Qualora, per motivi di tempistiche, la restituzione e la sostituzione non possano essere effettuate nei tempi previsti, il Fornitore è tenuto, su richiesta scritta dell'Ente Appaltante, a smistare le parti sospette, entro 24 ore, presso la sede dell'Ente Appaltante. Qualora il Fornitore non ottemperi alla richiesta, previa comunicazione scritta del Fornitore, lo smistamento delle quantità necessarie, al fine di mantenere la capacità di consegna, sarà eseguito da dipendenti dell'Ente Appaltante o da fornitori di servizi esterni (con obbligo di rimborso dei costi), a condizione che il Fornitore ritenga che la successiva esecuzione sia irragionevole. I costi sostenuti a tal fine saranno a carico del Fornitore.
• Se a causa di difetti seriali è necessaria la sostituzione dell'intera serie di prodotti contrattuali o di prodotti dell'Ente appaltante incorporati nei prodotti contrattuali, ad esempio perché l'analisi degli errori in alcuni casi non è economicamente conveniente, impossibile o irragionevole, il Fornitore rimborserà il costo per la parte della serie rilevante priva di difetti tecnici.
• Il Fornitore sosterrà i costi per i danni causati all'Ente Appaltante o a terzi derivanti da difetti dei prodotti contrattuali.
c) Per tutti i reclami relativi a difetti, il Fornitore è tenuto a definire misure e ad attuarle, nonché a presentare un parere in merito all'Ente appaltante.
d) Il Fornitore sosterrà tutti i costi derivanti dalle attività di richiamo o di assistenza/riparazione richieste, se tali attività di richiamo o di assistenza/riparazione dell'Ente appaltante derivano da difetti dei prodotti contrattuali.
e) Qualora terzi – indipendentemente dalla causa – per giustificati motivi avanzino un reclamo all’Ente appaltante a causa di difetti materiali o giuridici nella consegna o nell’esecuzione del Fornitore, il Fornitore è tenuto, a prima richiesta, a tenere indenne l’Ente appaltante da qualsiasi tipo di responsabilità.
f) Oltre all'ambito della sua normale assicurazione di responsabilità civile, il Fornitore deve possedere e mantenere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per danni personali e materiali, al fine di coprire qualsiasi rischio di responsabilità civile per danno da prodotto. Alla prima richiesta della Stazione Appaltante, le relative polizze assicurative devono essere presentate alla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante abbia ulteriori diritti al risarcimento danni, questi rimangono in vigore.
g) Il periodo di garanzia per tutti i difetti materiali e giuridici è di 36 mesi dal trasferimento del rischio. Il periodo di garanzia è sospeso tra l'invio della denuncia giustificata dei difetti e (i) il successivo corretto adempimento da parte del Fornitore o (ii) il rifiuto dell'adempimento successivo da parte del Fornitore. La garanzia ricomincia a decorrere in caso di consegna successiva.
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Difetti materiali nascosti
a) Qualora vengano riscontrati difetti materiali non riconoscibili al momento del controllo dei prodotti al momento del ricevimento (vizi occulti), l'Ente Appaltante è tenuto a informarne il Fornitore entro un termine ragionevole. In tal caso, si terrà conto del periodo di garanzia legale e contrattuale ai sensi della normativa svizzera (laddove il periodo di garanzia contrattuale, se più lungo, ha la priorità, cfr. Art. 11, punto g).
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Elementi di input
a) La documentazione tecnica, i fogli di lavoro, i modelli, le matrici, i modelli, i campioni, le apparecchiature di prova, gli utensili e gli altri materiali di input (di seguito denominati "materiali di input") forniti dall'Ente Appaltante rimangono di proprietà dell'Ente Appaltante. I materiali di input che il Fornitore acquista o produce al fine di adempiere al contratto tra le Parti a spese dell'Ente Appaltante, diventeranno di proprietà dell'Ente Appaltante.
b) L'Ente Appaltante ha tutti i diritti di input sui beni che ha pagato o messo a disposizione del Fornitore. Il Fornitore sarà autorizzato a sfruttare effettivamente e legalmente tali input, a trasferirli da una sede all'altra o a renderli definitivamente inutilizzabili solo con l'esplicito consenso dell'Ente Appaltante.
c) La riproduzione degli elementi di input non può essere effettuata senza il consenso scritto dell'ente appaltante. Al fornitore è vietato mettere a disposizione di terzi gli elementi di input, nonché gli elementi di input riprodotti, o utilizzarli per altri scopi senza ottenere il previo consenso scritto.
d) Gli elementi di input dell'Ente appaltante, insieme a tutti gli elementi di input riprodotti, devono essere restituiti a quest'ultimo, senza richiesta speciale, immediatamente dopo la finalizzazione dell'ordine.
e) Gli elementi di input che sono stati messi a disposizione del Fornitore in modo permanente o a lungo termine ai fini dell'esecuzione del Contratto devono essere chiaramente contrassegnati come "Proprietà di Steinemann AG".
f) Il Fornitore è tenuto a utilizzare i beni di consumo esclusivamente per l'adempimento del Contratto tra le Parti e a trattarli con cura. Il Fornitore è in particolare tenuto ad assicurare adeguatamente i beni di cui sopra contro incendi, danni causati dall'acqua e furto e ad effettuare a proprie spese la manutenzione e l'ispezione necessarie.
g) Gli elementi di input devono essere restituiti all'Ente Appaltante in qualsiasi momento, senza indugio, alla prima richiesta dell'Ente Appaltante e senza fornire alcuna motivazione. È escluso il diritto del Fornitore di trattenere quanto sopra per mancato pagamento degli elementi di input acquistati e prodotti.
h) Gli elementi di input rimasti in possesso del Fornitore dopo la consegna degli ultimi prodotti realizzati con esso possono essere distrutti esclusivamente con il previo consenso scritto dell'Ente appaltante. Il Fornitore può richiedere che l'Ente appaltante prenda in carico gli elementi di input rimanenti.
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Diritti di proprietà intellettuale di terze parti
a) Il Fornitore garantisce che tutte le consegne e/o i servizi sono liberi da qualsiasi diritto di terzi, nonché che gli stessi e il loro utilizzo ai fini dell'adempimento del presente Contratto non costituiscono violazione di brevetti, timbri registrati, campioni di design o altri diritti protetti nel Paese e all'estero, salvo in caso di colpa del Fornitore.
b) Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente immediatamente non appena vengano a conoscenza di rischi di violazione e di casi di presunta violazione, al fine di consentire loro di contrastare reciprocamente eventuali pretese.
c) Se l'uso dei prodotti contrattuali da parte dell'Ente appaltante è compromesso da diritti di proprietà intellettuale di terzi esistenti, il Fornitore è tenuto ad acquisire la licenza appropriata, a proprie spese, oppure ad adattare o sostituire gli articoli in modo tale che l'uso dei prodotti contrattuali non sia più compromesso da alcun tipo di diritto di proprietà intellettuale di terzi, il tutto nel contempo in conformità con l'accordo contrattuale.
d) Il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Ente Appaltante, a trasferire all'Ente Appaltante le invenzioni o altri risultati di lavoro trasferibili che sono soggetti a protezione della proprietà intellettuale o per i quali il diritto alla protezione della proprietà intellettuale non può essere escluso, sviluppati nel corso dell'esecuzione del Contratto concluso tra le Parti. Se richiesto dalle disposizioni di legge, il Fornitore è tenuto a rilevare tempestivamente ed efficacemente le invenzioni dai propri dipendenti.
e) Qualora il Fornitore metta a disposizione della Stazione Appaltante materiale fotografico per scopi pubblicitari, il Fornitore dovrà innanzitutto assicurarsi di possedere tutti i diritti di utilizzo necessari per tale materiale fotografico e di essere autorizzato a cedere tali diritti a terzi, in particolare alla Stazione Appaltante. Con la consegna del materiale fotografico, il Fornitore autorizza la Stazione Appaltante a utilizzarlo nelle modalità da lui consentite, entro i limiti concordati, a elaborarlo o altrimenti rimodellarlo, al fine di creare materiale pubblicitario e distribuirlo. Qualora l'utilizzo del materiale fotografico, ai sensi del contratto, da parte della Stazione Appaltante costituisca una violazione dei diritti di terzi, il Fornitore manleverà la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa di terzi.
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Compensazione
a) L'Ente appaltante ha il diritto, nei confronti del Fornitore, di compensare i crediti dell'Ente appaltante derivanti dalla transazione commerciale con i crediti del Fornitore o di far valere l'eventuale diritto di ritenzione.
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Riservatezza
a) Il Fornitore è tenuto a trattare come strettamente riservati tutti i dati dell'Ente Appaltante indicati negli Ordini, nonché tutti i fatti, documenti, informazioni, ecc., in particolare tutti i dettagli commerciali e tecnici non evidenti, documenti approvati dall'Ente Appaltante, come campioni, disegni, piani, illustrazioni e documenti simili di cui il Fornitore venga a conoscenza durante la cooperazione commerciale.
b) Il Fornitore ha l'obbligo di non consentire o consentire a terzi privati o pubblici l'accesso totale o parziale, intenzionale o non intenzionale a tali informazioni (furto, copia o utilizzo illegale, atti con intento di causare danni, ecc.).
c) Il presente obbligo di riservatezza permane anche dopo l'esecuzione dell'Ordine e si estende ai dipendenti, al personale ausiliario e agli altri partecipanti che il Fornitore abbia impiegato, anche una sola volta, nelle attività connesse alla consegna.
d) In caso di violazione di tale obbligo, il Fornitore potrà essere tenuto al pagamento di una penale concordata pari al 10% dell'importo totale degli Ordini ricevuti negli ultimi 12 mesi.
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Codice di condotta del fornitore
a) Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi di tutte le normative legali applicabili, in particolare le normative del Paese di produzione e del Paese di destinazione.
b) Il Fornitore non parteciperà attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, a nessuna forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali dei dipendenti del Fornitore, né all'impiego di minori al lavoro. Inoltre, il Fornitore si assumerà la responsabilità della salute e della sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, rispetterà le leggi sulla tutela dell'ambiente e richiederà e promuoverà, nel miglior modo possibile, il rispetto del codice di condotta da parte dei propri fornitori. Qualora il Fornitore, per sua colpa, violi tale obbligo, abbiamo il diritto, indipendentemente da altri diritti, di recedere o risolvere il presente Contratto. Qualora sia possibile porre rimedio alla violazione, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo la scadenza di un periodo ragionevole concesso per la porre rimedio alla violazione, qualora la violazione non sia stata risolta.
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Clausola di salvaguardia
a) Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Appalto o una qualsiasi parte di tale disposizione dovesse essere o diventare invalida, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione efficace e applicabile, i cui effetti si avvicinino il più possibile all'obiettivo economico perseguito dalle parti contrattuali con la disposizione invalida o inapplicabile. Ciò vale anche in caso di lacuna normativa.
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Giurisdizione del tribunale
a) Il foro competente esclusivo è la sede legale della Remcal AG a CH-9230 Flawil, Svizzera.
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Legge applicabile
a) L'intero rapporto giuridico tra le Parti è regolato esclusivamente dal diritto svizzero.
b) Sono escluse le norme di rinvio al diritto internazionale privato e alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG, nota anche come Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).
Remcal AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil, Svizzera, febbraio 2021.
